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Esclusivamente per quanto riguarda lo stato civile, l’ufficio è aperto anche il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
OCCORRE RIVOLGERSI AL SERVIZIO PER:
le denunce di nascita e di riconoscimento dei figli naturali, le denunce di morte, le pubblicazioni di matrimonio, le celebrazioni di matrimoni civili, gli atti di cittadinanza italiana, e per il rilascio di certificati, estratti e copie integrali di stato civile e per dichiarazioni varie.
DOMANDA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO:
I futuri sposi si presentano, muniti di documento di riconoscimento, all’Ufficio dello Stato Civile, nel normale orario di apertura dell’ufficio, al sabato non dopo le ore 11 – e l’Ufficio, su loro richiesta, dopo aver acquisito i documenti necessari dagli altri comuni, redige domanda di pubblicazione di matrimonio.
Non sono più necessari i testimoni.
DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRESENTATA DAGLI SPOSI:
Per i matrimoni religiosi (concordatari):
la richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco territorialmente competente per residenza o dal Ministro di culto ammesso nello Stato;
i cittadini stranieri devono presentare il “nulla osta” previsto dall’articolo 116 del codice civile italiano, rilasciato, normalmente, dal Consolato straniero in Italia, comprensivo di generalità, nome e cognome dei genitori, stato libero, cittadinanza e residenza. (Mancando nel nulla osta uno o più di questi dati, l’interessato provvederà ad integrarli con altra idonea documentazione). La firma del Console sul nulla osta deve essere legalizzata da una qualsiasi Prefettura. Non devono essere legalizzati i documenti rilasciati dai seguenti stati: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Turchia ed Ungheria.