SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi della Delibera 444/2019/R/rif "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR), tutti gli enti gestori sono tenuti a pubblicare sui propri siti internet dei contenuti informativi minimi obbligatori (trasparenza del servizio) al fine di diffondere la conoscenza e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza. L'allegato "A" alla succitata delibera disciplina l'obbligo di trasparenza.

C.S.E.A. - Consorzio Servizi Ecologia Ambiente

Il Consorzio S. E. A. [Servizi Ecologia Ambiente] svolge per i Comuni associati tutte le attività ed i servizi finalizzati alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio.

Il Consorzio S. E. A. [Servizi Ecologia Ambiente] assicura obbligatoriamente il governo, il coordinamento, la realizzazione, la gestione dei servizi di raccolta, trasporto, raccolta differenziata e relative strutture di servizio dei rifiuti urbani, sulla base dei criteri indicati dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti ovvero assicura comunque l’esercizio diretto delle funzioni di governo e coordinamento dei medesimi servizi qualora parte di essi vengano affidati a terzi.
Il Consorzio S. E. A. [Servizi Ecologia Ambiente], per conto dei Comuni associati, può:
  • Istituire, nelle forme previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, ad integrazione delle attività sopra citate, ulteriori servizi di gestione relativi ai rifiuti speciali nonché ai rifiuti pericolosi;
  • Coordinare, realizzare e gestire gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di cui all’art. 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano provveduto direttamente o non siano individuabili e, qualora la realizzazione e la gestione dei suddetti interventi venga affidata a terzi, esercitare funzioni di coordinamento e direzione dei lavori;
  • Coordinare, realizzare e gestire il recupero ambientale di aree degradate derivanti anche da operazioni di smaltimento dei rifiuti e, qualora la realizzazione e la gestione dei suddetti interventi venga affidata a terzi, esercitare funzioni di coordinamento;
  • Esplicare ogni altra attività connessa a quanto indicato nei limiti di convenienza economica, allo sviluppo ecologico ed ambientale, qualora richiesto dagli Enti associati.
Consorzio S.E.A. - Sede legale: Via Macallè n. 9, Saluzzo (presso il Palazzo Comunale) - E-mail: info@consorziosea.it - E-mail certificata: consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it
Sede operativa: Piazza Risorgimento n. 2, Saluzzo - Tel 0175 217520 - P.Iva:02787760046

Documentazione (tariffazione, modulistica, ...)

Accedendo alla pagina dedicata all'Ufficio Tributi è possibile consultare la documentazione completa, comprensiva di tariffazione, modulistica, regolamenti, quesiti e risposte.

Cliccare sul link in calce alla sezione.

 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

DICHIARAZIONI

Il contribuente è tenuto a presentare un'apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi - utilizzando la modulistica (allegata) al verificarsi dei seguenti presupposti:

  • • inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione di immobili;
  • • variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal regolamento;
nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
  • • cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione.

L’obbligo di dichiarazione può essere adempiuto dagli eventuali occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

COSTI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Il gettito derivante dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.

La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o delle aree suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione ovvero la variazione dei locali ed aree, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata o variata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

UTENZE DOMESTICHE

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, D.P.R. 158/1999.

UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All.1, D.P.R.158/1999.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, D.P.R. 158/1999.

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- Riduzione del 30%, sia nella quota fissa che nella quota variabile per le abitazioni (e relative pertinenze) tenute a disposizione per uso stagionale da parte di soggetti residenti, non residenti ed iscritti AIRE;

- Riduzione del 30%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, per le abitazioni e relative pertinenze utilizzate da soggetti stabilmente ricoverati presso case di cura o riposo;

- Riduzione del 60%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, per le abitazioni poste ad una distanza superiore a mille metri dal più vicino punto di conferimento;

- Riduzione del 30%, della sola quota variabile, per il compostaggio degli scarti organici;

- Sono escluse dalla tassa le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.

Le richieste di riduzioni devono essere presentate su modelli predisposti dall’Ufficio tributi.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- Riduzione del 30% per i locali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo non superiore a 183 giorni nell’anno solare (come risultante da licenza);

- Riduzione del 100%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, per i locali non utilizzati, privi di arredi e materiali di qualsiasi natura o di utenze relativa a servizi di pubblica utilità.

Modalità di pagamento ammesse

Modello Semplificato F24 trasmesso dal Comune unitamente all'avviso di pagamento annuale TARI.

Gli avvisi di pagamento TARI sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria e/o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato dal contribuente.

Per i titolari di Partita Iva, gli avvisi di pagamento vengono inviati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato o regolarmente registrato; in assenza gli avvisi vengono inviati presso la sede legale e/o presso l’unità locale del soggetto passivo tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

Il Comune di Verzuolo, unitamente all'avviso TARI, invia i modelli F24 già compilati per il pagamento, utilizzabili presso sportelli bancari, postali e più in generale presso gli intermediari abilitati. Lo stesso può essere utilizzato per il pagamento come Home Banking.

Per l'anno 2020, ad oggi, il Comune non ha ancora inviato gli avvisi, che avranno, salvo ulteriori proroghe o modifiche, scadenze al 30 settembre e 16 dicembre 2020.

Il pagamento tramite PagoPa è in fase di implementazione, ma per ora ancora non attivo.

Informazioni per omesso pagamento

In caso di omesso/parziale versamento dell'avviso di pagamento viene applicata la sanzione prevista dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, pari al 30% dell'importo non versato, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale più spese di notifica.

Si ricorda che, sia per l'inizio della detenzione/occupazione di un immobile che per la cessazione o variazioni relative all'immobile o all'intestatario, è necessario presentare un’apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi utilizzando l'apposita modulistica (allegata).

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Per qualunque altra informazione è possibile mettersi in contatto con l'Ufficio Tributi del Comune di Verzuolo nei seguenti modi ed orari:

Telefono: 0175.255131 - 0175.255132

email: tributi@comune.verzuolo.cn.it

Orario:

Mattino dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 13.00 - Venerdì dalle 8.30 alle 12.00

Pomeriggio: giovedì, dalle 14.30 alle 16.00

Argomenti:
Tasse e tributi
Tributi

Orario consegna sacchetti raccolta differenzata

Dal 19 gennaio 2021 è cambiato l’orario per la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta da parte di Csea. Verrà effettuata sempre sotto i portici del Municipio il martedì dalle 8:30 alle 12:30.

Il Consorzio Sea (Servizi Ecologia Ambiente) comunica anche una variazione nel conferimento dei rifiuti ingombranti. In particolare, riguarda i divano letto: sia se conferiti in isola ecologica sia se conferiti con appuntamento su strada gli utenti devono smontarli, separando la struttura letto in acciaio dal telaio del divano in legno e tessuto/pelle. In allegato comunicazione completa.

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